Chi risarcisce il ciclista caduto nella buca?

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La responsabilità per danni da caduta in una buca stradale grava sullente gestore. Il ciclista danneggiato deve solo provare la causalità tra la buca e la caduta, senza ulteriori oneri probatori. La semplice dimostrazione della dinamica dellincidente è sufficiente per ottenere il risarcimento.

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Buca stradale e ciclista: chi paga? La responsabilità del gestore e l’onere della prova semplificato.

Cadere con la bicicletta a causa di una buca stradale è un’esperienza purtroppo comune, con conseguenze che possono variare da lievi escoriazioni a gravi lesioni. Ma chi è responsabile di questi incidenti e, soprattutto, chi risarcisce i danni subiti dal ciclista? La risposta è chiara: l’ente gestore della strada.

La normativa italiana prevede una responsabilità oggettiva del gestore, sia esso un Comune, una Provincia, un’ANAS o un altro ente, per i danni causati da insidie stradali come buche, dissesti o manti stradali sconnessi. Questo significa che il ciclista danneggiato non deve dimostrare la colpa o la negligenza del gestore, ma solamente il nesso causale tra la presenza della buca e la sua caduta. In altre parole, è sufficiente dimostrare che l’incidente è avvenuto a causa della buca e non per altre ragioni, come una distrazione o un’imprudenza del ciclista stesso.

Questo principio semplifica notevolmente l’onere probatorio a carico del danneggiato. Non è necessario, ad esempio, dimostrare che l’ente gestore era a conoscenza della presenza della buca o che aveva trascurato la manutenzione della strada. La semplice dimostrazione della dinamica dell’incidente, ovvero che la caduta è stata causata dalla buca, è sufficiente per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Come si dimostra la dinamica dell’incidente? Raccolta di prove è fondamentale. Fotografie della buca, testimonianze di eventuali passanti, il referto del pronto soccorso se necessario, e la compilazione di una constatazione amichevole o, in casi più gravi, la richiesta di intervento delle forze dell’ordine, costituiscono elementi preziosi per ricostruire l’accaduto e far valere i propri diritti. È consigliabile, inoltre, annotare con precisione il luogo dell’incidente, la data e l’ora, e conservare eventuali indumenti danneggiati.

Un’ulteriore semplificazione deriva dal fatto che la giurisprudenza ha chiarito che la condotta del ciclista, pur potenzialmente imprudente, non esclude la responsabilità del gestore, a meno che non si tratti di un comportamento abnorme ed imprevedibile. Ad esempio, percorrere un tratto di strada chiuso al traffico o zigzagare tra le buche a velocità sostenuta potrebbe costituire un’eccezione a questa regola.

In conclusione, la tutela del ciclista caduto a causa di una buca stradale è ampia. La responsabilità del gestore è oggettiva e l’onere probatorio a carico del danneggiato è semplificato. La corretta e tempestiva raccolta delle prove rimane comunque fondamentale per garantire l’ottenimento del giusto risarcimento. Consultarsi con un legale esperto in materia di infortunistica stradale è sempre consigliabile per tutelare al meglio i propri diritti e ottenere il risarcimento integrale dei danni patiti, sia materiali che fisici.