Quando viene spento il riscaldamento nei condomini?

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Il decreto legislativo 74/2013 suddivide lItalia in sei zone climatiche, definendo periodi distinti per laccensione e lo spegnimento del riscaldamento. Le date variano dal 15 ottobre al 1° dicembre (accensione) e dal 15 marzo al 15 aprile (spegnimento), in base alla zona climatica in cui si trova il condominio.
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Il calendario del riscaldamento condominiale: quando accenderlo e spegnerlo?

L’arrivo dell’autunno e della primavera porta con sé un interrogativo ricorrente per gli abitanti dei condomini italiani: quando si accende e si spegne il riscaldamento centralizzato?

A fare chiarezza è il Decreto Legislativo 74/2013, che disciplina l’accensione e lo spegnimento degli impianti termici a livello nazionale. Il decreto, nel rispetto delle diverse condizioni climatiche della penisola, suddivide l’Italia in sei zone climatiche, ognuna caratterizzata da un periodo specifico per l’utilizzo del riscaldamento.

Ecco una panoramica delle zone e dei relativi periodi:

  • Zona A: Lampedusa e Linosa. Impianti termici spenti tutto l’anno.
  • Zona B: Aree costiere della Sicilia e della Sardegna. Accensione consentita per massimo 6 ore giornaliere tra il 1° dicembre e il 31 marzo.
  • Zona C: Aree costiere del centro-sud Italia e isole maggiori. Accensione consentita per massimo 8 ore giornaliere tra il 15 novembre e il 31 marzo.
  • Zona D: Aree interne del centro-sud, costa tirrenica e pianura padana. Accensione consentita per massimo 10 ore giornaliere tra il 1° novembre e il 15 aprile.
  • Zona E: Aree interne del centro-nord e zone montuose fino a 700 metri. Accensione consentita per massimo 12 ore giornaliere tra il 15 ottobre e il 15 aprile.
  • Zona F: Aree montane oltre i 700 metri. Accensione consentita per massimo 14 ore giornaliere tra il 15 ottobre e il 15 aprile.

Attenzione! Queste sono solo indicazioni di massima. Il regolamento condominiale, in accordo con le delibere comunali, può prevedere variazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale, anticipando o posticipando l’accensione e lo spegnimento del riscaldamento.

Oltre alle date, è importante ricordare che la legge stabilisce anche una temperatura massima per gli ambienti riscaldati: 18°C + 2°C di tolleranza per le abitazioni, con un limite di 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilate.

Rispettare le regole sull’accensione e la temperatura del riscaldamento non solo permette di evitare sanzioni, ma contribuisce anche a ridurre i consumi energetici e le emissioni inquinanti, a vantaggio dell’ambiente e del portafoglio di tutti i condomini.