Quale revisore deve firmare il 770?
La circolare 62/E del 2011 chiarisce che la responsabilità della firma sul modello 770 ricade sui revisori che effettivamente redigono e sottoscrivono la relazione di revisione. Non è quindi automaticamente il revisore legale in carica al momento della presentazione a dover apporre la firma, bensì chi ha materialmente prodotto il documento.
La Firma sul Modello 770: Chi è il Responsabile Secondo la Circolare 62/E del 2011
La corretta compilazione e presentazione del modello 770 rappresentano un adempimento cruciale per sostituti d’imposta e intermediari finanziari. In questo contesto, la firma del revisore assume un ruolo di garanzia e attestazione di conformità. Ma chi è esattamente il revisore legalmente tenuto a firmare il modello 770?
La risposta, fortunatamente, è chiarita dalla circolare 62/E del 2011 dell’Agenzia delle Entrate, un documento fondamentale per dirimere dubbi interpretativi in materia. La circolare pone l’accento sulla responsabilità effettiva nella redazione e sottoscrizione della relazione di revisione. Questo significa che la firma sul modello 770 non è automaticamente appannaggio del revisore legale formalmente in carica al momento della presentazione.
In altre parole, il peso della firma ricade su colui o colei che ha materialmente elaborato il documento di revisione. Questo principio è di fondamentale importanza, poiché lega la responsabilità alla concretezza del lavoro svolto. Immaginiamo una situazione in cui un revisore termina il proprio mandato e viene sostituito da un altro professionista. Se il revisore uscente ha redatto la relazione di revisione relativa al periodo d’imposta di riferimento, sarà lui, e non il suo successore, ad essere responsabile della firma sul modello 770.
Questa precisazione, introdotta dalla circolare 62/E, mira a garantire che la firma apposta sul modello 770 sia quella di un professionista con conoscenza diretta e approfondita del contenuto del documento. In questo modo, si rafforza la credibilità della dichiarazione e si facilita l’individuazione di eventuali responsabilità in caso di errori o omissioni.
È quindi essenziale che i sostituti d’imposta e gli intermediari finanziari si accertino di identificare correttamente il revisore che ha effettivamente curato la relazione di revisione, al fine di garantire la corretta apposizione della firma sul modello 770 e, di conseguenza, la conformità agli obblighi normativi. In caso di dubbi o incertezze, è sempre consigliabile consultare un professionista del settore o l’Agenzia delle Entrate per ottenere chiarimenti specifici.
La circolare 62/E del 2011, dunque, rappresenta una pietra miliare nella definizione delle responsabilità in materia di firma del modello 770, sottolineando l’importanza della competenza e del coinvolgimento diretto nella redazione della relazione di revisione. Un principio che, a distanza di anni, continua ad essere attuale e fondamentale per una corretta gestione degli adempimenti fiscali.
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