Quali sono i limiti per i rimborsi forfettari ai volontari previsti dal CTS?
Il Codice del Terzo Settore non prevede rimborsi forfettari per i volontari. È consentita una semplificazione per spese minori: fino a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, il volontario può dichiarare le spese tramite autocertificazione, senza presentare ricevute o altri documenti giustificativi.
Il Confine Sottile dei Rimborsi Spese Forfettari per i Volontari: Cosa Prevede Realmente il Codice del Terzo Settore
Il mondo del volontariato, pilastro fondamentale del tessuto sociale italiano, si regge sull’impegno disinteressato di individui che dedicano tempo ed energie a cause nobili. Tuttavia, questo non significa che i volontari debbano farsi carico di tutte le spese sostenute durante le loro attività. Il Codice del Terzo Settore (CTS), pur regolamentando in maniera precisa questo aspetto, ha generato non poca confusione, soprattutto per quanto riguarda i rimborsi spese forfettari.
Contrariamente a quanto spesso si crede, il Codice del Terzo Settore non prevede, in linea generale, la possibilità di rimborsi forfettari intesi come somme erogate a priori, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute. L’impianto normativo mira a garantire la trasparenza e l’evidenza delle spese, richiedendo di norma la presentazione di pezze giustificative che comprovino l’effettivo esborso da parte del volontario.
Tuttavia, il legislatore ha previsto una semplificazione per le spese di minore entità, riconoscendo che la burocrazia legata alla rendicontazione dettagliata di ogni singola spesa potrebbe scoraggiare l’attività di volontariato. Ecco quindi l’eccezione che spesso viene interpretata erroneamente come un permesso ai rimborsi forfettari.
La semplificazione prevede che, per spese minori, fino a un limite di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, il volontario possa attestare le spese sostenute tramite un’autocertificazione. Questo significa che non è necessario allegare scontrini, fatture o ricevute per dimostrare l’effettivo esborso. Il volontario dovrà semplicemente dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver sostenuto spese per un determinato importo, rientrando nei limiti stabiliti.
È fondamentale sottolineare che anche in questo caso non si tratta di un rimborso forfettario in senso stretto. Il volontario non riceve una somma fissa a prescindere dalle spese, ma viene rimborsato per le spese effettivamente sostenute, pur con una modalità di rendicontazione semplificata.
Questa “tolleranza” normativa serve a snellire le procedure e a incentivare il volontariato, soprattutto in quelle realtà dove le attività sono frequenti e le spese di piccola entità (come ad esempio i trasporti pubblici, piccoli pasti o acquisti di materiale di consumo).
Cosa succede per spese superiori a questi limiti? In questo caso, rimane valido l’obbligo di rendicontare le spese con la presentazione di idonea documentazione giustificativa (scontrini, ricevute, fatture, etc.). L’Organizzazione di Volontariato (OdV) o l’Ente del Terzo Settore (ETS) è tenuta a conservare tale documentazione per eventuali controlli.
In conclusione, la corretta interpretazione del Codice del Terzo Settore in materia di rimborsi spese ai volontari è cruciale per garantire la trasparenza e la legalità delle attività. Sebbene non siano previsti rimborsi forfettari in senso stretto, la semplificazione per le spese minori rappresenta un’opportunità per alleggerire la burocrazia e favorire l’impegno dei volontari, senza compromettere la corretta gestione delle risorse dell’ente. È compito di ogni organizzazione del Terzo Settore informare adeguatamente i propri volontari e definire procedure chiare e trasparenti per la gestione dei rimborsi spese, nel rispetto della normativa vigente.
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