Quando si può redigere la dichiarazione di rispondenza?

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La dichiarazione di rispondenza sostituisce la Dichiarazione di Conformità (DICO) solo se questultima è irreperibile. A differenza della DICO, è utilizzabile esclusivamente per impianti preesistenti e non è richiesta per nuove installazioni. La sua redazione è quindi legata allesistenza di un impianto già operativo.
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Dichiarazione di Rispondenza: Quando e Come può essere Redatta

La Dichiarazione di Rispondenza (DIR) è un documento che attesta la conformità di un impianto elettrico esistente alle normative di sicurezza vigenti. Sostituisce la Dichiarazione di Conformità (DICO) solo nei casi in cui quest’ultima non sia reperibile.

A differenza della DICO, la DIR è utilizzabile esclusivamente per impianti elettrici preesistenti, ovvero che erano già in funzione prima dell’entrata in vigore delle attuali norme CEI 64-8. Non è richiesta per nuove installazioni.

La redazione della DIR è quindi legata all’esistenza di un impianto elettrico già operativo che non dispone di una DICO valida. Ciò può verificarsi nei seguenti casi:

  • L’impianto è stato realizzato prima dell’entrata in vigore delle norme CEI 64-8, che hanno reso obbligatoria la DICO.
  • La DICO originale è andata persa o è deteriorata e non è possibile recuperarne una copia.
  • L’impianto è stato modificato o ampliato dopo la sua prima installazione, ma non sono state apportate modifiche sostanziali che richiederebbero una nuova DICO.

Per redigere una DIR, è necessario contattare un tecnico abilitato che effettuerà i seguenti controlli:

  • Verifica della documentazione dell’impianto, come i progetti e gli schemi elettrici.
  • Ispezione visiva dell’impianto per accertarsi che sia conforme alle norme di sicurezza.
  • Prove e misure elettriche per verificare il corretto funzionamento dell’impianto.

Se l’impianto supera i controlli, il tecnico abilitato redigerà e firmerà la DIR. Questo documento dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • Identificazione del tecnico abilitato e della sua qualifica.
  • Identificazione dell’impianto elettrico, compreso l’indirizzo e la potenza installata.
  • Data di rilascio della DIR.
  • Attestazione della conformità dell’impianto alle norme di sicurezza vigenti.

La DIR ha la stessa validità della DICO originale e può essere utilizzata per gli stessi scopi, come la vendita o l’affitto dell’immobile, la richiesta di agevolazioni fiscali o il rilascio di assicurazioni. Tuttavia, è importante notare che la DIR non esime il proprietario dell’impianto dalla responsabilità di mantenerlo in condizioni di sicurezza.