Cosa non rientra nel bonus barriere architettoniche?
Cosa non rientra nel bonus barriere architettoniche?
Gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, previsti dall’agevolazione fiscale del bonus barriere architettoniche, sono limitati a modifiche strutturali degli edifici esistenti che migliorano l’accessibilità e la fruibilità degli spazi per le persone con disabilità.
Pertanto, non rientrano tra le spese detraibili le seguenti tipologie di beni e interventi:
- Acquisto di beni mobili: Gli acquisti di beni mobili, anche se finalizzati a migliorare la mobilità o la comunicazione delle persone con disabilità, non sono inclusi nel bonus barriere architettoniche. Ciò comprende, ad esempio, l’acquisto di carrozzine, scooter elettrici, apparecchi acustici e ausili per la comunicazione.
- Adeguamenti temporanei o rimovibili: Gli interventi che non comportano modifiche strutturali permanenti agli edifici non sono detraibili. Ad esempio, l’installazione di rampe mobili o l’ampliamento temporaneo di passaggi non rientrano nel bonus.
- Lavori di manutenzione ordinaria: I lavori di manutenzione ordinaria, come la sostituzione di infissi o la tinteggiatura di pareti, non sono considerati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e pertanto non sono detraibili.
- Interventi di lusso: Gli interventi finalizzati a migliorare il comfort o l’aspetto estetico dell’edificio, come la costruzione di piscine o l’installazione di impianti di climatizzazione, non sono detraibili ai fini del bonus barriere architettoniche.
È importante notare che il bonus barriere architettoniche è destinato esclusivamente alle modifiche strutturali che migliorano l’accessibilità delle persone con disabilità. L’acquisto di beni mobili o l’esecuzione di lavori non finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche non rientrano nell’ambito dell’agevolazione fiscale.
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