Quali sono i crediti che si possono cedere?

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La cessione dei crediti, regolata dallart. 1260 c.c., è possibile per qualsiasi credito, deteriorato o non, di natura commerciale o finanziaria, a titolo oneroso o gratuito.
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Cedere un credito: quando è possibile e quali sono le tipologie?

Nel mondo del diritto commerciale, la cessione del credito rappresenta uno strumento versatile e frequentemente utilizzato per trasferire diritti di credito da un soggetto ad un altro. Ma quali sono le tipologie di crediti che possono essere cedute e quali sono i requisiti da rispettare per una cessione valida?

La cessione del credito, disciplinata dall’art. 1260 del Codice Civile, è possibile per qualsiasi tipologia di credito, a prescindere dal suo stato di deterioramento. Ciò significa che possono essere ceduti crediti sia “buoni” che “cattivi”, ovvero sia crediti che hanno buone probabilità di essere riscossi che crediti il cui recupero è incerto o impossibile.

La natura del credito non rappresenta un ostacolo alla cessione. Che si tratti di un credito commerciale, nato da un contratto di compravendita o di fornitura, oppure di un credito finanziario, come ad esempio un prestito, la cessione è ammissibile.

La cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o gratuito. Nel primo caso, il cedente riceve una somma di denaro in cambio della cessione del credito, mentre nel secondo caso la cessione è gratuita e non prevede alcun corrispettivo.

Ma come funziona la cessione del credito nella pratica? Innanzitutto, è necessario che il cedente e il cessionario stipulino un contratto di cessione del credito, in cui si definiscono i termini e le condizioni dell’operazione. Il contratto deve essere redatto per iscritto e deve contenere la descrizione dettagliata del credito ceduto, il prezzo pattuito (se la cessione è onerose), la data di scadenza del credito e la data della cessione.

La cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore solo quando questi ne viene a conoscenza. Il cessionario, per tutelare i propri interessi, deve notificare al debitore la cessione del credito, inviandogli una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’art. 1260 c.c. prevede inoltre che la cessione del credito può essere subordinata a determinate condizioni. Ad esempio, la cessione può essere subordinata al pagamento del prezzo pattuito, al rispetto di determinate scadenze o al verificarsi di un evento futuro e incerto.

In conclusione, la cessione del credito è un meccanismo versatile e flessibile, che può essere utilizzato in diversi contesti. E’ importante, tuttavia, ricordare che la validità della cessione dipende dal rispetto di determinati requisiti formali e sostanziali, e che è necessario conoscere bene le norme in materia per evitare spiacevoli sorprese.